Nel § 1 comma 1 la legge austriaca definisce la mediazione:
“Una attività basata sulla libera volontà delle parti, in cui un intermediario neutrale e formato in materia (il mediatore/ la mediatrice) promuove tramite metodi riconosciuti e in modo sistematico la comunicazione tra le parti con lo scopo di rendere possibile che le parti elaborano sotto la propria responsabilità una soluzione del loro conflitto.”
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